Dal 5 luglio, via alla presentazione delle domande per richiedere il contributo a fondo perduto alternativo.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 175776 del 2 luglio ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo a fondo perduto alternativo definito “contributo Sostegni bis attività stagionali“ di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021
In particolare, a partire dal 5 luglio e fino 2 settembre si potrà inviare la domanda di contributo tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi; dal 7 luglio 2021 si potrà invece procedere alla trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline.
Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto ossia il contributo Sostegni bis automatico.
Ricordiamo che esso spetta a condizione che:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
- sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
L’ammontare del contributo Sostegni bis attività stagionali è determinato applicando una percentuale alla differenza suddetta e in particolare:
Attenzione va prestata al fatto che “come previsto dalla norma, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica IVA (cosiddetta Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021″.
L’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con il rispetto d dei requisiti previsti:
- dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche,
- oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione (di seguito “Temporary Framework”) qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.
L’erogazione avverrà tramite accredito su c/c o sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione con F24 a seconda della modalità indicata dal richiedente.
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