Posticipato di due anni il termine di notifica delle cartelle.
Il termine per i pagamenti delle somme dovute all’agente della riscossione è prorogato al 30 aprile e nella stessa data viene estesa la sospensione delle azioni esecutive da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader), compresi i pignoramenti degli stipendi. Ancora, in tale data è differito blocco delle verifiche delle pubbliche amministrazioni, per pagamenti superiori a 5mila euro, previsti dall’articolo 48 bis, Dpr 602/1973. Infine viene posticipato di due anni il termine per la notifica delle cartelle di pagamento e i relativi termini di prescrizione.
L’articolo 4 del Decreto Sostegni interviene sulle cartelle di pagamento per le quali i 60 giorni dalla notifica scadevano dopo l’8 marzo 2020 e delle rate delle dilazioni con l’agenzia Entrate riscossione in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. Le somme sospese, in linea di principio, devono essere pagate in un’unica soluzione entro maggio; se si ha una dilazione pendente all’8 marzo è sempre possibile riprendere i pagamenti mensili, a condizione che le rate non pagate siano complessivamente meno di 10. Inoltre sia in caso di debito mai dilazionato e che di soggetti con dilazioni decadute all’8 marzo 2020 è comunque ammessa la proposizione di una domanda di rateazione. In alternativa non occorre versare prime le somme scadute, purchè la domanda venga presentata entro la fine dell’anno.
Durante la fase di moratoria non è possibile notificare cartelle di pagamento nonché di avviare azioni esecutive e adottare misure cautelari, inoltre è stato imposto il divieto di blocco anche per il pignoramento presso terzi delle quote stipendiali, differito a fine aprile. Il decreto Sostegni interviene anche sulla proroga dei termini di decadenza e prescrizione, disponendo uno slittamento di due anni che agisce su due versanti:
– tutti gli affidamenti eseguiti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. In questo ambito, rientra la generalità delle entrate, tributarie e non tributarie, locali ed erariali.
– tutti gli affidamenti, in qualunque momento eseguiti (dunque, anche al di fuori del periodo di sospensione ed oltre il 2021), relativi ai controlli delle dichiarazioni indicati nell’articolo 157, comma 3, lettere a), b) e c), Dl 34/2020.
Si tratta in particolare delle liquidazioni afferenti le dichiarazioni presentate nel 2018 e le dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 nonché dei controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018. Per queste procedure, dunque, a prescindere dalla data di trasmissione dei ruoli, i termini di notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di 24 mesi. Se ne deduce che la proroga disposta in origine nell’articolo 157 del Dl 34/2020, deve ritenersi superata dalla previsione del decreto Sostegni. Nulla viene detto con riguardo alle cartelle in scadenza naturale a fine 2020. Ne dovrebbe conseguire l’applicazione automatica dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015, richiamato sin dall’inizio dall’articolo 68, comma 1 del Dl 18/2020. Di conseguenza, il termine in questione deve ritenersi posticipato al 31 dicembre 2022.
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