h
London Office
Quick Contact

Il credito d’imposta sanificazione interessa molti soggetti ma le risorse sono insufficienti.

Il decreto Rilancio (art.125) ha previsto l’assegnazione di un tax credit esentasse pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, sul luogo di lavoro.

Il credito massimo è di 60 mila euro per beneficiario e corrispondente ad una spesa agevolabile di 100 mila euro. Coloro che hanno potenzialmente diritto al credito d’imposta dovranno comunicare telematicamente, dal 20 luglio al 7 settembre 2020, le spese sostenute fino fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre. Il credito d’imposta relativo ai seguenti acquisti sembra essere insufficiente rispetto ai soggetti che ne hanno diritto: la dotazione è di soli 200 milioni di euro e la platea dei possibili beneficiari molto ampia. Questa riguarda:
– i soggetti esercenti attività d’impresa;
– arti e professioni;
– gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore;
– gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
– i forfettari, i minimi e gli imprenditori e imprese agricole.

L’Agenzia delle Entrate, per il rispetto della dotazione stanziata, ha stabilito un calcolo proporzionale, ossia: l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con provvedimento, da emanare entro l’11 settembre. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta. Nel caso in cui questi ultimi risultano inferiori al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 10 per cento mentre in altri casi assisteremo ad una iduzione proporzionale della tax credit spettante.

Post a Comment