Controllo da parte dei committente sulle ritenute versate dagli appaltatori
L’articolo 4 del decreto legge 124/19 prevede, in capo ai committenti di alcuni servizi aventi prevalente contenuto di manodopera, nuovi e gravosi obblighi di verifica riguardanti il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente erogati da parte delle imprese prestatrici. Ai nuovi obblighi di verifica sono sottoposti i contribuenti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta in base all’articolo 23, comma 1 del Dpr 600/73 e che sono residenti nel territorio dello Stato.
Gli obblighi di controllo in capo al committente scattano quando quest’ultimo affida la realizzazione di un’opera o di un servizio mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o attraverso rapporti negoziali comunque denominati. Il committente, in questo caso deve richiedere al prestatore una documentazione dettagliata delle ritenute e verificare la regolarità dei pagamenti. In caso di irregolarità il committente può sospendere il pagamento fino al al 20% del corrispettivo dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Il prestatore, dal suo canto deve presentare trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo è riferito alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati prima del 1° gennaio 2020. Inoltre precisa che i versamenti dovranno essere effettuati dall’impresa in modo cumulativo per le ritenute dovute ai lavoratori impiegati presso uno stesso committente. L’Agenzia dell’Entrate ha istituito il codice 09 “Committente” in modo tale da consentire all’impresa appaltatrice di effettuare i versamenti indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono.
La legge, inoltre, pone quattro specifiche condizioni del rapporto instaurato tra committente e prestatore che devono essere congiuntamente realizzate affinché si applichi la nuova disciplina:
1) corrispettivo complessivo annuo superiore a 200mila euro;
2) prestazioni caratterizzate da “prevalente utilizzo di manodopera”;
3) prestazioni rese presso le sedi di attività del committente;
4) utilizzo da parte del prestatore di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque modo;
Sono esonerate dai controlli sul versamento delle ritenute le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici che sono dotate dei seguenti requisiti di affidabilità, certificati dall’agenzia delle Entrate:
– esercizio della attività da almeno tre anni, regolarità negli obblighi dichiarativi ed effettuazione, nei periodi d’ imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, di versamenti in F24 almeno pari al 10% del totale dei ricavi dichiarati;
– assenza di iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi, o avvisi di addebito per Ires, Irpef, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro per i quali siano scaduti i termini e siano dovuti ancora pagamenti, salvi provvedimenti di sospensione.
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