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Ai forfettari spettano le detrazioni “figli a carico”?

Come funzionano le detrazioni per figli a carico e quando non spettano? Il contribuente che ha aderito al regime forfettario ha diritto a godere delle detrazioni per i figli a carico?

A questa domanda ha risposto recentemente l’Agenzia delle Entrate, con una risoluzione dove ha provato a fare il punto della situazione. In maniera inequivocabile l’Amministrazione finanziaria ha chiarito con il suo intervento che nessuna detrazione per i familiari a carico spetta al coniuge – libero professionista che ha deciso di optare per il regime forfettario.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all’art.12 stabilisce che la detrazione per i figli a carico è ripartita al 50% “tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati” o, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% “al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato”. Attenzione però che, come l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito con la circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, la ripartizione non è arbitraria e non può avvenire seguendo come unico criterio quello delle convenienza economica.

La normativa, difatti, stabilisce che la detrazione per figli a carico spetta rispettivamente ad entrambi i genitori nella misura massima del 50% e l’unica deroga possibile a questa disposizione è un accordo che, come scritto, permette l’attribuzione dell’intera detrazione all’altro coniuge solo se questo vanta un reddito complessivo maggiore.
Il legislatore, in questo modo, ha voluto impedire la perdita della detrazione in caso di incapienza dell’imposta di uno dei due genitori. Con il termine incapienza, nel mondo fiscale e tributario, si fa riferimento a tutti quei contribuenti con un reddito complessivo escluso dalla tassazione (perché troppo basso o perché su di esso non grava un’impostata lorda abbastanza ampia su cui far valere tali detrazioni).

Incapienti, dunque, possono essere considerati i forfettari, cui ricavi e compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono a formare il reddito complessivo. Per tale motivo, oggi, chi si avvale del regime forfettario non può far valere in sede di dichiarazione le detrazioni per i figli a carico. Chi aderisce al regime forfettario, come ha ricordato l’Agenzia delle Entrate nella sua risoluzione, determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi e/o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diverso a seconda del tipo di attività svolta e dal codice ATECO attribuito. Il reddito imponibile, normalmente, si calcola sottraendo i costi sostenuti agli incassi registrati ma, come abbiamo visto, per i forfettari non è così.
Nel regime forfettario le imposte vengono calcolate su una percentuale di reddito predeterminata dal coefficiente di redditività, il che vuol dire che una parte di incassi non sono assoggettati a tassazione (a prescindere dalla mole di spesa sostenuta). Da questi redditi, che già godono di questa agevolazione, sarà pertanto possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza di disposizioni di legge (tra cui non rientrano le detrazioni per i figli a carico).

Un libero professionista in regime forfettario, dunque, non “perderà” il 50% delle detrazioni per figli a carico a lui spettanti solo in due casi:
• quando ha la possibilità di trasferire sul coniuge le detrazioni, per farlo però è necessario che l’altro sia titolare di un reddito maggiore al suo (unica ipotesi in cui è previsto l’accordo per il godimento del 100% delle detrazioni in capo ad un solo genitore);
• optare volontariamente per il regime ordinario, dove tali detrazioni non sono escluse.

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