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Novità sul codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

 

Con la riforma della legge fallimentare sono state apportate alcune novità al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; il nuovo testo ha l’obiettivo di riformare in modo organico le procedure concorsuali. Le novità più innovative definite dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 entreranno in vigore il 15 agosto 2020, mentre alcune modifiche al codice civile sono già entrate in vigore passati 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Uno degli scopi della riformaè infatti quello di evitare che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa poi portare ad uno stato di crisi irreversibile. Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa.

La riforma prevede le seguenti modifiche alla legge fallimentare:
-si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale”-si introduce un sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e si dà priorità alla continuità aziendale favorendo proposte che comportino il superamento della crisi;
-si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
-si semplificano le disposizioni in materia concorsuale;
-si prevede la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali;
-si istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
-si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dei dipendenti.

Tutte le imprese dovranno dotarsi di sistemi informativi e di adeguate piattaforme per poter rilevare segnali di crisi d’impresaal fine di consentire una pronta emersione dello stato di crisi. Inoltre gli imprenditori dovranno nominare un organo di controllo o un revisore, modificando statuti o atti costitutivi. La revisione del Decreto prevede nuovi limiti per la nomina di sindaci e revisori nelle S.r.l:
• attivo da 4,4 a 2 milioni,
• ricavi da 8,8 a 2 milioni,
• dipendenti 10 da 50.

Pertanto, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società a S.r.l.:
• è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Le novità contenute nella riforma coinvolgeranno in maniera diretta le tante SRL e cooperative che, dopo le modifiche introdotte all’articolo 2477 del Codice Civile relativo all’obbligo di nomina del collegio sindacale e alla revisione legale dei conti, saranno anche chiamate a modificare statuti o atti costitutivi. Se l’imprenditore non riesce a riportare in equilibrio l’azienda sia operando da solo, sia ricorrendo a esperti specializzati, potrebbe scattare la Procedura di Allerta volta a trovare un accordo tra i creditori senza che la crisi sfoci in un’insolvenza. Tale procedura può essere interna, se attivata dall’imprenditore o se attivata dal collegio sindacale, dal revisore o dal sindaco (se presenti) oppure esterna, se attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS o dall’agente della riscossione quando lo scaduto supera certi livelli. La procedura di allerta avrà una durata di tre/sei mesi per raggiungere un accordo con i propri creditori. Ove non si sia raggiunto l’accordo e risulti lo stato di crisi dell’impresa, l’OCRI invita l’impresa ad aprire una delle procedure di insolvenza tradizionali.

Al fine di assicurare la rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi d’impresa il legislatore ha previsto l’integrazione nel sistema delle misure d’allerta, segnalate o dall’imprenditore o dagli organi di controllo con un sistema di misure premiali a favore degli imprenditoriche di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.Inoltre il testo della riforma prevede dei benefici penali in caso di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, se l’imprenditore si attiva prontamente a segnalare la crisi d’impresa. Infatti, secondo l’articolo 324 della riforma, le disposizioni sul reato di bancarotta non si applicano alle operazioni compiute in esecuzione di concordato preventivo o altri accordi di ristrutturazione dei debiti. In sostanza l’imprenditore beneficia di una causa di non punibilità se presenta tempestivamente l’istanza per accedere alle procedure per scongiurare la crisi d’impresa, ma solo per danni di piccola entità. In questo modo il legislatore riduce sensibilmente la pressione penale per eventi di modesta entità e rilevanza sempre nell’ottica di favorire la ripresa dell’attività imprenditoriale.

 

 

 

 

 

 

 

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