Decreto Crescita: analisi delle misure tributarie
Il decreto crescita entrato in vigore il 1 maggio 2019 prevede numerose e significative disposizioni di carattere fiscale. Il decreto verrà convertito in legge entro fine giugno, fino a tale data potrà subire delle modifiche.
Di seguito ti riportiamo le principali novità:
In tema di IRPEF
Impresa
1.Flat tax e regime forfettario:
I contribuenti che applicano il regime forfetario, e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Le ritenute relative alle retribuzioni corrisposte prima del 1° maggio 2019 devono essere trattenute sulle retribuzioni corrisposte da agosto 2019, in tre rate mensili di uguale importo, e versate nei termini ordinari. La stessa previsione viene estesa agli esercenti attività d’impresa dal 1° gennaio 2020, avendone i requisiti, potranno decidere applicare il regime dell’imposta sostitutiva del 20% introdotto dall’ art. 1 c. 17-22 L. 145/2018.
2.Distributori di carburante: credito d’imposta per commissioni riferite a pagamenti elettronici.
Il credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito o prepagate (previsto dall’art. 1 c. 924, 925 e 927 L. 205/2017) spetta solo per le cessioni di carburante (sono escluse tutte le altre transazioni). Se gli esercenti non contabilizzano separatamente le commissioni addebitate per le transazioni diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.
Lavoro autonomo
1.Deducibilità IMU:
La determinazione del reddito, l’IMU è deducibile nella misura del:
– 50% per il 2019;
– 60% per il 2020 e 2021;
– 70% a partire dal 2022.
2.Super ammortamento*:
Viene reintrodotto il super ammortamento (costo di acquisizione maggiorato del 30%) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero, se ordine e pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione avvengono entro il 31/12/2019, entro il 30 giugno 2020. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.
Società di capitali
1.Deducibilità IMU:
Aumenta la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali (già innalzata dall’ultima legge di bilancio): si prevede, infatti, che per la determinazione del reddito l’IMU relativa a tali immobili è deducibile nella misura del:
– 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i contribuenti “solari”);
– 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (quindi, 2020 e 2021 per i contribuenti “solari”);
– 70% a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi, 2022 per i contribuenti “solari”).
2.Super ammortamento:
Ivi paragrafo 1 sezione lavoro autonomo*
3.Revisione della mini IRES:
Introdotta dalla legge di bilancio 2019, viene sostituita da un nuovo regime di favore consistente nell’applicazione dell’aliquota IRES agevolata sugli utili reinvestiti pari al:
– 22,5% per il 2019;
– 21,5% per il 2020;
– 21% per il 2021;
– 20,5% dal 2022.
4.Strumenti finanziari convertibili:
I maggiori o minori oneri che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che regolano alcune tipologie di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche e suscettibili di conversione in azioni, non concorrono, a fini IRES e IRAP, alla formazione del reddito imponibile degli emittenti.
5.Patent box:
Per rendere più semplice e veloce l’applicazione del regime, si prevede la possibilità per i contribuenti interessati di usufruire dell’agevolazione direttamente in dichiarazione, superando l’attuale procedura che prevede, in determinati casi, la presentazione di un’apposita istanza all’AE finalizzata alla preventiva determinazione dell’ammontare del benefico.
In tema di II.RR.:
Principali agevolazioni
1.Credito d’imposta per fiere internazionali:
Alle PMI italiane, in essere dal 1° gennaio 2019, è riconosciuto, per il 2019 un credito d’imposta, pari al 30% di determinate spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero. Il credito è riconosciuto, in base alla regola de minimis, fino all’esaurimento dell’importo massimo stanziato (pari a € 5 milioni per il 2020). Con decreto del Mise dovranno essere stabilite le relative disposizioni applicative.
IVA
1.Fatturazione elettronica con San Marino:
Viene introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica anche nell’ambito degli scambi commerciali tra Italia e San Marino.
2.Vendite a privati tramite piattaforme digitali:
I soggetti passivi che facilitano, tramite un’interfaccia elettronica (le vendite da soggetti passivi non residenti a privati di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di provenienza extra-UE, trasmettono all’AE entro il mese successivo a ciascun trimestre apposita comunicazione dati su tali vendite distinte per fornitore.
Imposte di registro, ipotecarie e catastali
1.Incentivi per l’edilizia:
Fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, demoliscono o ricostruiscono gli immobili oppure li vendono, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (€ 200). In caso di mancato rispetto delle condizioni sono dovute le imposte e in aggiunta una sanzione del 30% delle stesse e gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile.
Definizione agevolata
1.Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali:
Viene introdotta la possibilità per gli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale, con l’esclusione del pagamento delle sanzioni.
Post a Comment
Devi essere connesso per inviare un commento.