Definizione agevolata rileva la situazione alla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018
In seguito alla Risposta n. 110/2019, con la Risposta n. 111/2019 del 19 aprile l’Agenzia delle Entrate torna sul tema della definizione agevolata e sul tema della definizione dell’importo. L’istante è stato destinatario di un avviso di liquidazione per l’imposta di registro con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore in seguito alla cessione di alcuni rami d’azienda (si precisa che l’istante è parte acquirente).
L’atto impugnato è stato accolto dal CTP e dal CTR con consequenziale ricorso dell’Agenzia in cassazione, che ha emanato un verdetto favorevole al Fisco, rinviando il tutto ad altra sezione della CTR.
Al fine di procedere con la definizione agevolata, l’istante chiedeva di sapere se la situazione processuale, rilevante per determinare gli importi da corrispondere, fosse quella sussistente al momento dell’entrata in vigore dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (24 ottobre 2018), oppure se si dovesse tener conto della successiva sentenza di Cassazione con rinvio.
Premesso che sulla definizione agevolata sono stati forniti chiarimenti con la Circolare del 1° aprile 2019, n. 6/E, il Fisco ha precisato che nel caso in cui si è verificata la doppia soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo e in secondo grado e la Suprema Corte ha emesso pronuncia di cassazione con rinvio sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate: «l’istante può definire la controversia con il pagamento del 15% del valore, ai sensi del comma 2, lettera b), dell’articolo 6 del D.L. n. 119 del 2018. Nella situazione prospettata, infatti, il momento rilevante al fine di individuare l’importo dovuto per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018, ossia con il 24 ottobre 2018, data in cui la controversia era interessata dalla sentenza sfavorevole all’ufficio emessa dalla Commissione Tributaria Regionale».
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