Dopo la ritenuta il sostituto non versa l’acconto: contribuente non è tenuto in solido
Con la sentenza depositata il 12 aprile, n.10378, le Sezioni Unite hanno definito che il contribuente non deve più rispondere del mancato pagamento del sostituto d’imposta dopo aver ricevuto il compenso per il servizio prestato.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorreva chiedendo la riformulazione della pronuncia di merito, con la quale era stato accolto il ricordo del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo formale per la riscossione delle somme che il sostituto d’imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le ritenute d’acconto
Il ricorso del Fisco è stato dichiarato inammissibile: infondata è la cesura che denuncia la violazione dell’articolo 35 del D.P.R. 602 in tema di solidarietà del sostituto d’imposta. I giudici di legittimità hanno osservato che sostituzione e solidarietà nell’imposta sono due istituti distinti, pronunciando il seguente principio di diritto: “nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione atteso che la responsabilità solidale, prevista dall’Art. 35 del D.P.R. n. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate ritenute”
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