In sede contenziosa il contribuente può presentare i documenti anche se prima si è rifiutato
La VI Sezione Civile della corte di Cassazione è tornata sul tema della produzione dei documenti da parte del contribuente con l’ordinanza dell’9 marzo 2019 n. 6792. Nel caso in esame, il Fisco lamentava che alcuni documenti presentati dal contribuente fossero stati ammessi nei gradi precedenti di giudizio, anche se durante la fase amministrativa l’uomo si era rifiutato di consegnarli. Secondo l’Agenzia, questo comportamento avrebbe reso inutilizzabili i documenti in sede di contenzioso.
Non così secondo gli Ermellini di Piazza Cavour, secondo i quali l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina la loro inutilizzabilità in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione. «Il contribuente – si legge in ordinanza – per essere sanzionato con la perdita della facoltà i produrre i libri e le altre scritture contabili, deve aver tenuto un comportamento volutamente inteso a sottrarsi alla prova e tale da far fondatamente dubitare della genuinità di documenti prodotti solo in seguito, nel corso del giudizio». La norma preclusiva va dunque intesa alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, ai quali devono conformarsi tanto il contribuente quanto il Fisco: in questi termini a collaborare non deve essere solo il contribuente ma anche L’Agenzia delle Entrate la quale deve fornire la prova dell’invito puntale e specifico dell’esibizione dei documenti, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza.
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