Cedolare Secca
Una delle novità della Legge di Bilancio 2019 è l’estensione del regime agevolato della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nell’anno 2019 e relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie.
Cos’è la cedolare secca?
La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Quali modifiche sono state apportate con la legge di Bilancio?
Come noto, la cedolare secca, regime previsto dall’art. 3 D.Lgs. n. 23/2011, prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per la parte derivante dal reddito dell’immobile, con aliquota al 21% ovvero del 10% in presenza di locazioni a canone concordato.
Con la legge di Bilancio la novità in materia prevista dal comma 59, art. 1, L. 145/2018, è riservata ai contratti stipulati nell’anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1, ossia locali per attività commerciale, per vendita o rivendita di prodotti. Restando escluse, ad esempio, le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati (categoria A/10). (parte
Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio stabiliscono che il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Al fine di evitare che si proceda alla risoluzione di un contratto in essere e alla contestuale sottoscrizione di altro contratto tra le stesse parti e per lo stesso bene con effetto dal 2019, le nuove disposizioni della Legge di Bilancio stabiliscono che il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
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