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Accertamento pace fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato le istruzioni sulla “Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento” ovvero sulla Pace Fiscale relativa agli accertamenti in corso.

Il Decreto Fiscale, collegato alla legge di bilancio 2019, all’art. 2 del Dl 119/2018, entrato in vigore lo scorso 24 ottobre, ha previsto che avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e atti di recupero, non impugnati e ancora impugnabili possano essere chiusi con il pagamento delle somme dovute per i tributi, senza sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori.
La definizione interessa gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero dei crediti, notificati entro il 24 ottobre 2018, sempre che gli stessi non siano ancora definitivi e i termini per la presentazione del ricorso risultino ancora pendenti alla medesima data.
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

Quando fare i versamenti per aderire alla definizione agevolata?
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce le scadenze dei versamenti necessari per il perfezionamento della definizione agevolata; queste cambiano in base all’atto:
‏ • per avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e per gli atti di recupero, il termine in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso;
‏ • per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018;
‏ • gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.
Ecco un breve schema dei versamenti per aderire alla definizione agevolata

Se l’atto non prevede somme da versare il contribuente può aderire alla definizione agevolata tramite comunicazione in carta libera all’ufficio competente:
‏ • da inviare per raccomandata A.R.
‏ • o consegna a mano
‏ • o tramite PEC

Il pagamento dei tributi può avvenire in maniera rateale; tale modalità si potrà effettuare con un massimo di venti rate trimestrali. Le successive rate devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Si dovrà usare un modello F24 o F23 distinto per ogni atto definito. La ricevuta del pagamento della rata (o del pagamento in un’unica soluzione) dovrà essere consegnata entro dieci giorni dal versamento all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate.

Casi particolari: le risorse proprie tradizionali
In caso di definizione di debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme indicate, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall’art. 114, paragrafo l, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi successivi relativamente alle circostanze esimenti.

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