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Rivalutazione possibile anche per i marchi non in bilancio Copia

Arriva il via libera alla rivalutazione anche per i marchi mai iscritti in bilancio, purché ancora tutelati al 31 dicembre 2020. L’agenzia delle Entrate ha confermato la rilevanza fiscale di quanto indicato dall’Oic nel documento interpretativo 7. Dopo la precedente risposta favorevole sul know how, si completa così il quadro interpretativo sull’adeguamento dei valori dei beni immateriali autoprodotti.

 La rivalutazione disposta dal Dl 104/2020 sta suscitando un elevato interesse nella chiusura dei bilanci 2020. Il provvedimento presenta diversi aspetti di favore (tra cui in particolare la misura contenuta dell’imposta sostitutiva) che sono finalizzati a incentivare le società a far emergere nel bilancio i maggiori valori dei beni, rafforzando il patrimonio netto per far fronte alla crisi economica.

Uno degli asset più importanti, e non valorizzato in bilancio, di molte imprese del made in Italy è costituito dal marchio, bene immateriale per il quale, dal 2020, non è più consentito di usufruire del patent box. La possibilità di rivalutare i marchi autoprodotti, per i quali non sono stati sostenuti costi di acquisto, aveva in passato sollevato dubbi interpretativi in relazione alla condizione, stabilita dalla norma, che i beni fossero iscritti in bilancio. L’Oic, nella versione finale del documento interpretativo 7/2021, ha affermato che sotto il profilo civilistico anche i beni immateriali mai iscritti in bilancio possono formare oggetto di rivalutazione in base al Dl 104/2020, purché ancora tutelati alla data di riferimento del bilancio in cui la rivalutazione viene eseguita. 

Non vi sono disposizioni specifiche in ambito fiscale che ostino alla possibilità di dare efficacia fiscale alla rivalutazione laddove questa sia stata legittimamente operata in ambito contabile. Conseguentemente, termina il documento di prassi, i marchi della società, citati nella nota integrativa e descritti nella relazione sulla gestione, possono costituire oggetto di rivalutazione, purché ancora tutelati giuridicamente alla chiusura dell’esercizio 2020, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili, sono stati imputati nel conto economico. In tale modo si chiude il cerchio sulla possibilità, a legislazione vigente, di rivalutare i beni immateriali non iscritti, dopo che analoga interpretazione era stata fornita, nell’interpello 956-343/2021, con riguardo al know-how.

 

 

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Arriva il via libera alla rivalutazione anche per i marchi mai iscritti in bilancio, purché ancora tutelati al 31 dicembre 2020. L’agenzia delle Entrate ha confermato la rilevanza fiscale di quanto indicato dall’Oic nel documento interpretativo 7. Dopo la precedente risposta favorevole sul know how, si completa così il quadro interpretativo sull’adeguamento dei valori dei beni immateriali autoprodotti.

 La rivalutazione disposta dal Dl 104/2020 sta suscitando un elevato interesse nella chiusura dei bilanci 2020. Il provvedimento presenta diversi aspetti di favore (tra cui in particolare la misura contenuta dell’imposta sostitutiva) che sono finalizzati a incentivare le società a far emergere nel bilancio i maggiori valori dei beni, rafforzando il patrimonio netto per far fronte alla crisi economica.

Uno degli asset più importanti, e non valorizzato in bilancio, di molte imprese del made in Italy è costituito dal marchio, bene immateriale per il quale, dal 2020, non è più consentito di usufruire del patent box. La possibilità di rivalutare i marchi autoprodotti, per i quali non sono stati sostenuti costi di acquisto, aveva in passato sollevato dubbi interpretativi in relazione alla condizione, stabilita dalla norma, che i beni fossero iscritti in bilancio. L’Oic, nella versione finale del documento interpretativo 7/2021, ha affermato che sotto il profilo civilistico anche i beni immateriali mai iscritti in bilancio possono formare oggetto di rivalutazione in base al Dl 104/2020, purché ancora tutelati alla data di riferimento del bilancio in cui la rivalutazione viene eseguita. 

Non vi sono disposizioni specifiche in ambito fiscale che ostino alla possibilità di dare efficacia fiscale alla rivalutazione laddove questa sia stata legittimamente operata in ambito contabile. Conseguentemente, termina il documento di prassi, i marchi della società, citati nella nota integrativa e descritti nella relazione sulla gestione, possono costituire oggetto di rivalutazione, purché ancora tutelati giuridicamente alla chiusura dell’esercizio 2020, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili, sono stati imputati nel conto economico. In tale modo si chiude il cerchio sulla possibilità, a legislazione vigente, di rivalutare i beni immateriali non iscritti, dopo che analoga interpretazione era stata fornita, nell’interpello 956-343/2021, con riguardo al know-how.

 

 

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