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Certificazione Unica 2021 anche per minimi e forfettari

Anche i contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi o in regime forfettario devono presentare la  Certificazione Unica 2021Anche per il 2021 la scadenza da prendere in considerazione è 31 ottobre, la stessa di quella relativa al modello 770, che slitta al 2 novembre visto che capita di domenica e il giorno successivo un giorno festivo. La scadenza del 16 marzo per l’invio all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente, invece, è opzionale per i contribuenti minimi o forfettari. Sono obbligati a presentare la certificazione unica e il modello 770 coloro che svolgono attività professionali, ivi compresi i soggetti che, per motivi particolari (si pensi ai minimi), non sono soggetti a ritenuta d’acconto pur essendo sostituti d’imposta. Per quanto riguarda i contribuenti forfettari è importante ricordarsi che il soggetto, non essendo sostituto d’imposta, non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2021.

In merito alla scadenza, le CU 2021 dei forfettari potranno essere trasmesse insieme al modello 770 entro il 31 ottobre, data che quest’anno slitta al 2 novembre.

Per quanto riguarda la compilazione della CU per minimi e forfettari è fondamentale seguire le istruzioni e fare attenzione al codice da inserire:

  • codice 7: va usato in caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
  • codice 8: si usa per indicare erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
  • codice 12: va utilizzato per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.

Contribuenti minimi e forfettari dovranno compilare la CU con compensi e somme percepite: i dati vanno inseriti nel “quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” della Certificazione Unica, come (nel caso degli agenti e dei rappresentati) l’ammontare delle provvigioni e dei compensi corrisposti nel 2020 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfettario.

Se i compensi sono assoggettati a contributi previdenziali bisogna fare una distinzione:

  • il contributo integrativo Gestione Separata INPS del 4% concorre alla formazione del compenso ed è da riportare nella CU;
  • il contributo integrativo relativo alle casse professionali non deve essere riportato perché non costituisce compenso.

Nel caso in cui siano i professionisti operanti in regime dei minimi o forfettario ad erogare compensi a professionisti in regime ordinario, le regole da seguire sono diverse a seconda dei casi. I contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi ex DL 98/2011 sono sostituti d’imposta.

Questo significa che il contribuente nel regime dei minimi che eroga un compenso ad un professionista in regime ordinario dovrà:

  • versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
  • certificare il compenso tramite compilazione ed invio della certificazione unica 2021 e del modello 770/2021.

Infatti, i contribuenti minimi sono esonerati dall’applicazione della ritenuta sulle proprie fatture ma, viceversa, non sono esonerati dall’applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute (in quanto sono, come si diceva prima, sostituti d’imposta). Al contrario, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario ex Legge 190/2014 che erogano compensi ad un professionista nel regime ordinario non sono sostituti d’imposta.

Questo significa che il contribuente forfettario che eroga compensi ad un professionista in regime ordinario:

  • non dovrà operare la ritenuta d’acconto e quindi non dovrà versare il relativo modello F24 (la fattura verrà quindi pagata “integralmente”, esattamente come una persona fisica non titolare di partita IVA);
  • non dovrà certificare i relativi compensi tramite certificazione unica 2019 e modello 770/2020.

L’unico obbligo sarà quello di indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi modello UNICO PF:

  • il codice fiscale e del professionista in regime ordinario cui eroga il compenso;
  • l’ammontare lordo del compenso erogato.

Infine, è prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

 

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