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Legge di bilancio 2021 trasmissione telematica dei corrispettivi: novità sulle sanzioni.

Con la Legge di Bilancio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è stato introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni sugli adempimenti relativi alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Di seguito i provvedimenti adottati:

• In caso di violazioni che consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
• La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati (registratori telematici). Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
• Si applica la sanzione del 90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro, anche nel caso di:
– mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto;
– emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali.
• Per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.
• La sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (art. 11, c. 5 D.Lgs. 471/1997) si applica anche per l’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.
• Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di trasmissione telematica, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.
• Le sanzioni previste per l’omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle Entrate.
• Non è consentito fruire del ravvedimento operoso in merito alla sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.
• Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2021.

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