Perdite 2020, la sospensione si allunga: 5 anni per ripianare il buco in bilancio
La manovra 2021 (legge 178/20, articolo 1, comma 266) interviene sull’articolo 6 del decreto Liquidità 23/2020, estendendo il termine entro cui i soci delle società di capitali sono obbligati ad assumere le decisioni sulle eventuali perdite “sopra soglia codicistica” emerse nel 2020.
Secondo la precedente formulazione dell’articolo 6 del Dl 23/20, per le perdite accertate nel corso degli esercizi chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, non trovavano applicazione le disposizioni che regolamentano le conseguenze:
-della riduzione del capitale per perdite superiori a un terzo del patrimonio netto, eventualmente anche in misura tale da ridurre il capitale al di sotto del limite di legge;
-del concretizzarsi di una causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.
La sospensione temporanea degli obblighi di ricapitalizzazione si presentava in termini troppo stringenti; la nuova disposizione prevede che il termine entro cui la perdita deve risultare inferiore al terzo del patrimonio è posticipato al quinto esercizio successivo e: nelle ipotesi (meno gravi) di cui agli articoli 2446, secondo comma e 2482-bis, quarto comma, del Codice l’assemblea, all’atto dell’approvazione del bilancio di tale esercizio, deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate; nelle ipotesi (più gravi) di cui agli articoli 2447 e 2482-ter, l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. Sino a tale momento resta inefficace la causa di scioglimento prevista dal Codice civile. In tutti i casi, le perdite “sospese”, ai fini di un’esauriente informativa ai terzi, vanno distintamente indicate in nota integrativa, con specifici prospetti della loro origine, e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. La norma non si rivolge solo agli squilibri patrimoniali rilevati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ma anche a tutti gli esercizi in corso a tale data.
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