Dichiarazione dei redditi 2021: regole sulle spese detraibili al 19%.
Tra le principali novità della dichiarazione dei redditi 2021 ci sono le regole sulle spese detraibili al 19%, che dal 1° gennaio scorso devono essere pagate con mezzi tracciabili. La piena detrazione, riguarda i contribuenti con reddito complessivo fino a 120 mila euro; mentre per gli altri è prevista una riduzione, o il completo disconoscimento se il reddito supera i 240 mila euro. Fare fin da subito un check up può evitare di commettere errori o farsi trovare impreparati alla consegna dei documenti al consulente fiscale.
A introdurre l’obbligo di tracciabilità è stata la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680, legge 160/2019): per fruire della detrazione Irpef del 19% per gli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir e in altre disposizioni normative, la spese va sostenuta con versamento bancario o postale oppure con uno degli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997. Fanno eccezione le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e gli oneri per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, in cui valgono le vecchie regole e dunque non c’è bisogno che i pagamenti siano tracciabili.
Le spese che rientrano nel nuovo obbligo sono quelle incluse nell’articolo 15 del Tuir e tutte quelle oggetto di detraibilità al 19% dall’imposta lorda.
Nel primo caso si tratta per esempio di:
– Interessi su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale (importo massimo detraibile 4.000 euro);
– Compensi corrisposti a mediatori immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale (importo massimo detraibile 1.000 euro);
– Spese veterinarie (per la parte eccedente 129,11 euro; e dal 2020 fino a 500 euro, anziché 387,34 euro);
– Spese funebri (importo massimo detraibile 1.550 euro);
– Spese per l’istruzione universitaria (nei limiti stabiliti dal Dm);
– Spese di frequenza scolastica (importo massimo detraibile 800 euro);
– Spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato;
– Premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente superiore al 5%, per contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 (530 euro, o 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
– Erogazioni liberali a favore di enti del settore culturale e artistico;
– Erogazioni liberali a favore di enti del settore dello spettacolo (entro il 2% del reddito complessivo Irpef);
– Erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (importo massimo detraibile 1.500 euro);
– Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (importo massimo detraibile 210 euro);
– Spese per i canoni di locazione degli universitari “fuori sede” (importo massimo detraibile 2.633 euro);
– Spese per le badanti delle persone non autosufficienti (importo massimo detraibile 2.100 euro);
– Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico (importo massimo detraibile 250 euro);
Tra gli altri oneri inclusi, fuori dall’articolo 15 del Tuir, ci sono:
– Spese per asili nido (articolo 1, comma 335, legge 266/2005; importo massimo detraibile 632 euro);
– Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (articolo 138, comma 14, legge 388/2000 importo massimo detraibile 30% del reddito complessivo);
– Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani (articolo 16, comma 1-quinquies. 1, Tuir; importo massimo detraibile 1.200 euro).
Post a Comment
Devi essere connesso per inviare un commento.