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Per molti contribuenti l’F24 del 30 novembre slitterà all’anno prossimo.

Possibili rinvii, per molti contribuenti della scadenza del 30 novembre al 30 aprile prossimo, sia per il versamento del secondo acconto 2020, sia per la dichiarazione Irap. È opportuno monitorare con attenzione gli incroci tra i due adempimenti. 

Per quanto riguarda la dichiarazione Irap 2020 la cancellazione del saldo prevista dall’articolo 24 del Dl 34/2020, in caso di saldo a credito, l’eventuale importo a debito non corrisponde per i contribuenti non esclusi da tale disposizione, ad un versamento effettuato, ivi compresi gli enti non commerciali ad eccezione di quelli pubblici. 

La circolare afferma che il saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019, per il quale è previsto l’esonero dal versamento ai sensi dell’articolo 24, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza Irap risultante dalla precedente dichiarazione (modello Irap 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna», in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso.

Per far sì che anche la compilazione del modello dichiarativo porti a tale risultato viene richiesta una piccola “forzatura” nel rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo» la quota dell’eccedenza Irap 2018 che altrimenti sarebbe stata assorbita dal saldo Irap 2019, ripristinando in tal modo il saldo creditorio 

Per quanto riguarda i soggetti ISA si tratta dI coloro che svolgono attività per le quali è stato elaborato un modello Isa anche in presenza di cause di esclusione ad eccezione dei soggetti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite di euro 5.164.569,00. L’eccedenza di acconto potrebbe essere teoricamente recuperabile con una correzione del modello F24, modificando il codice tributo per il relativo importo, ma chi scrive ritiene che anche in questa situazione sia possibile utilizzare il rigo IR28 per evitare che il maggior acconto versato vada perduto. 

Per quanto riguarda i soggetti che hanno violato il limite massimo di 800,000 euro previsto dal Quadro temporaneo approvato dalla Commissione europea  con riferimento agli aiuti della Sezione 3.1,  il comma 5 dell’articolo 42-bis del Dl n. 104/2020 permette di versare entro il 30 novembre, senza sanzioni o interessi, l’Irap non assolta in applicazione dell’articolo 24 del Decreto Rilancio.

 

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