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L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli indennizzi ricevuti dai professionisti si devono ritenere esenti da imposizione fiscale

Con l’interpello 395/2020, l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interrogativo posto da una cassa professionale in merito all’indennità Covid-19 una tantum. L’Agenzia ha precisato che gli indennizzi ricevuti dai professionisti si devono ritenere esenti da imposizione fiscale. Regola da considerare valida solo nella misura in cui si evidenzia l’aspetto assistenziale dell’indennità. L’esenzione dal pagamento delle imposte sulla quota viaggia di pari passo alla non riconducibilità dell’indennizzo a qualsiasi categoria di reddito sostituto. Pertanto i titolari di Partita Iva non devono pagare l’IRPEF in questi casi secondo l’Agenzia delle Entrate conservando una natura prettamente assistenziale.

Nello specifico, la domanda dell’Ente di cassa professionale aveva richiesto chiarimenti circa l’inquadramento fiscale dell’indennità straordinaria assistenziale Covid-19. Si tratta del sussidio erogato una tantum agli iscritti alla Cassa che, per ragioni di salute connesse al Covid-19, avevano subito un ricovero in ospedale. In tali circostanze, l’importo dell’indennità risulta esentasse. La risposta dell’Agenzia delle Entrate rimarca la circolare 20/E del 13 maggio 2011 nella quale si specifica che: le prestazioni assistenziali concesse in via straordinaria non si riconducono a redditi di alcuni tipo. Pertanto, qualora si dimostri la natura squisitamente assistenziale dell’indennità,  è possibile escludere  dalla consueta tassazione.

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