Ecobonus detrazioni per un solo cessionario se è l’unico interessato
La risposta all’interpello numero 425 del 1° ottobre 2020 chiarisce che: Ecobonus, con più fornitori ci può essere un unico cessionario del credito di imposta anche nel caso in cui gli altri rinunciano all’acquisto della loro quota.
A tale soggetto può essere assegnato l’intero ammontare della detrazione relativa agli interventi di riqualificazione (articolo 14, comma 2-sexies, del Dl n. 63/2013) energetica anche nel caso in cui gli altri esecutori dei lavori abbiano rinunciato all’acquisto della loro quota di credito d’imposta. A partire dal 1° gennaio 2018 tale alternativa è stata estesa anche agli interventi relativi a singole abitazioni.
L’applicazione delle norme è stata definita dai seguenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: provvedimento del 28 agosto 2017 e del 18 aprile 2019. A fornire chiarimenti sono invece la circolare del 18 maggio 2018, n.11/E che fornisce l’elenco dei soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, ossia:
– fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
– altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);
– banche e intermediari finanziari nei soli casi di cessione del credito effettuati da soggetti che ricadono nella no tax area.
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