h
London Office
Quick Contact

Detrazioni fiscali e tracciabilità dei pagamenti: le novità

È possibile usufruire della detrazione Irpef con il solo utilizzo dei contanti per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie erogate in strutture pubbliche o accreditate al servizio sanitario nazionale. Mentre per tutte le spese che non rientrano nella precedente fattispecie disciplinate dall’art. 15 del TUIR avranno bisogno della tracciabilità mediante un consono mezzo di pagamento.
Con la risposta n. 230 a un interpello resa il 29 luglio, l’Agenzia delle Entrate pare imporre ai contribuenti oneri documentali assolutamente non previsti dalle Legge di Bilancio, soprattutto nei casi di utilizzo dei sistemi di moneta elettronica, come app, wallet, ma anche carte di credito.
Hanno ritenuto infatti che questo metodo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità stabiliti dal comma 679, art. 1, Legge n. 160/2019, a condizione che dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine dei controlli.

Le spese quindi vanno tracciate:
– con il documento di spesa (fattura o scontrino);
– con l’estratto conto della banca e, nel caso in cui da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche con la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.

Altra problematica quella relativa ai casi in cui il mezzo di pagamento utilizzato non è collegato al titolare della spesa, come quando un figlio paga con il proprio strumento tracciabile una spesa per conto del genitore perché sprovvisto e sia nel caso in cui le spese intestate ai figli a carico vengano sostenute da entrambi i genitori ma attraverso lo strumento tracciabile di uno solo.

Comments

  • Salve, volevo sapere visto che sono separato e do i soldi in contanti per mantenimento al coniuge posso detrarre sul 730/2021?
    Grazie
    Germano

    Aprile 4, 2021

Post a Comment