Stretta sulle compensazioni 2020
“L’articolo 3 del decreto legge 124/19 che modifica l’articolo 17 del Dlgs 241/97 prevede che la compensazione orizzontale, nel modello F24, di crediti fiscali per importi superiori a 5mila euro relativi a imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive e Irap può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito”
In questo modo il Fisco può effettuare i dovuti controlli prima che i crediti vengano compensati esonerando le compensazioni di elementi non evidenziati in dichiarazione oppure senza visto di conformità. La presentazione della dichiarazione si applica ai crediti maturati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.Ai fini del calcolo dell’importo da confrontare con la soglia di 5mila euro si considerano solo le compensazioni che devono essere esposte nel modello F24.
Anche le compensazione da parte di contribuenti non titolari di partita Iva e le compensazione di crediti dei sostituti d’imposta devono essere presentati attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate. Tra i crediti compensabili in F24 rientrano anche i crediti da agevolazioni da esporre nel RU. Inoltre devono essere esposti in via orizzontale nel modello F24 le eccedenze di versamento delle ritenute, il “bonus di 80 euro” (Bonus Renzi) e i rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
L’obbligo di utilizzo dei canali telematici spetta anche ai privati e ai sostituti d’imposta con compensazioni scatta per i crediti maturati dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
L’articolo 2 del decreto legge 124/19, introducendo il comma 2-quater nell’articolo 17 del Dlgs 241/97, prevede che non possono effettuare la compensazione di crediti in F24, i contribuenti ai quali sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva a norma dell’articolo 35, comma 15-bis, Dpr 633/72.Il blocco delle compensazioni non riguarda i soggetti che cancellano volontariamente la posizione Iva a seguito della cessazione dell’attività e neppure dovrebbe estendersi alle chiusure delle partite Iva “inattive” previste dal comma 15 del medesimo articolo 35.
Non è invece chiara la decorrenza per i crediti che non maturano nella dichiarazione annuale, come ad esempio il “bonus 80 euro”. In assenza di indicazioni ufficiali, è da ritenere che valga la sospensione di 60 giorni prevista dall’articolo 3 comma 2 della legge 212/00
Il nuovo comma 2-ter dell’articolo 15 del Dlgs 471/97 prevede una sanzione nel caso di F24 con compensazioni che vengono scartati a seguito dei controlli di cui al comma 49-ter dell’articolo 37 del decreto legge 223/06. La nuova sanzione, che si cumula con quella prodotta dal mancato versamento degli importi a debito è pari, per ogni F24 scartato, al 5% dell’importo fino a 5mila euro e a 250 euro per importi indebitamente compensati superiori. Non si applicano, nella irrogazione della sanzione, il cumulo giuridico e la continuazione.
La sanzione viene comunicata al contribuente il quale può fornire delucidazioni. Se la sanzione non è pagata entro 30 giorni dalla comu- nicazione, si procede alla iscrizione a ruolo.
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