Sanzioni per fattura elettronica in ritardo
Il tardivo o omesso invio della fattura elettronica rappresenta una vera e propria preoccupazione per aziende e professionisti; soprattutto dopo le sanzioni introdotte dalla normativa vigente. Di seguito analizziamo le regole, gli importi e le possibilità di ravvedimento operoso delle sanzioni previste per il tardivo o errato invio della fattura elettronica nel 2020.
Il regime sanzionatorio previsto per l’omissione o tardiva emissione della fattura è regolato dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997 in base al quale:
– il soggetto che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Lo stesso vale per i soggetti che indicano nella documentazione o nei registri un’imposta inferiore a quella prevista;
– la sanzione è compresa tra i 250 euro e i 2.000 euro quando l’omissione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
in caso di violazioni riguardanti operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad Iva o soggette all’inversione contabile, la sanzione amministrativa è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito la sanzione amministrativa applicata va da euro 250 a euro 2.000;
– è comunque da corrispondere una sanzione minima che non inferiore a euro 500.
Per far fronte alle difficoltà incontrate dai contribuenti nel rispetto delle tempistiche previste per i nuovi adempimenti il D.L. 119/2018, collegato alla Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un regime transitorio dove si prevede una attenuazione o annullamento delle sanzioni per la tardiva emissione della fattura elettronica. Le sanzioni per omessa o tardiva fattura, in riferimento al primo semestre 2019 non si applicano se la fattura è effettuata nel periodo di liquidazione IVA; si applicano con una riduzione dell’80% a condizione che la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.
È da notare come mentre per i contribuenti trimestrali il periodo transitorio ha operato fino al 30.06.2019, per i contribuenti mensili la riduzione della sanzione è applicata alle operazioni effettuate fino al 30.09.2019.A regime, ovvero a decorrere dal 01.07.2019, il termine per l’invio allo Sdi della fattura elettronica è di 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione secondo le regole stabilite dall’art. 6 del D.p.r. 633/1972.
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Anna Scarpato
Salve volevo informazioni
Ho emesso delle fatture differite il 28 febbraio. Mi sono accorta oggi 16 marzo non le avevo inoltrate agenzia entrate. Cosi ho provveduto subito ad inviarle.
La mia liquidazione trimestrale.
Posso incorrere in sanzioni?