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Fatture a cavallo di anno: quando la detrazione dell’iva

 

detraibilità dell'iva - studio lucci

 

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno è necessario ricordare le regole, le tempistiche e le condizioni per la detrazione dell’iva relativa alle fatture.

Molte sono le novità che hanno interessato la disciplina della detrazione IVA sulle fatture, le più importanti introdotte con il DL n. 50/2017 che vedono la riduzione del termine entro il quale è possibile esercitare il diritto. Alla nuova normativa si aggiunge l’obbligo della fatturazione elettronica che induce a prestare più attenzione alle fatture di fine anno relative ad operazioni del 2019 ma che spesso vengono consegnate nel 2020 

 
 

In merito a quanto detto è consigliabile trasmettere elettronicamente le fatture relative al mese di dicembre prima del 31/12/2019 al fine di non compromettere la detrazione dell’iva emessa e viceversa nella ricezione degli acquisti.

La regola che l’acquirente può detrarre l’Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l’operazione è stata effettuata, se viene ricevuta entro il 15 del mese successivo non si applica per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente (cioè in pratica per i documenti che si muovono “a cavallo” di due anni).

Perciò, ad esempio, se una fattura elettronica relativa ad una fornitura del 20 dicembre 2019 viene recapitata il 3 gennaio 2020, partecipa per l’emittente (il grossista) alla liquidazione dello stesso mese (versamento 16 gennaio 2020), mentre per il ricevente (il negoziante) il diritto alla detrazione slitta di un mese, concorrendo cioè nella liquidazione del mese di gennaio 2020 da regolarsi entro il 16 febbraio 2020.

 

 

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