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Invio corrispettivi telematici obbligo dal 1 gennaio 2020

corrispettivi telematici - studio lucci

 

 

Con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2020 non sarà più possibile emettere lo scontrino e/o la ricevuta fiscale; l’articolo l’art. 2, co. 1 del D.Lgs 127/2015 ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate ai sensi dell’art. 22 del D.p.r. 633/1972.

 

 

Chi sono i soggetti obbligati e quando entra in vigore la trasmissione telematica dei corrispettivi.

I soggetti interessati alla norma sono coloro che esercitano attività di commercio al dettaglio e ad essi assimilati. Nello specifico:

– I commercianti al minuto intesa come attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale,
-Gli esercenti attività turistico ricettive di tipo alberghiero;
-Attività di trasporto di persone e di veicolo bagagli al seguito
-Prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico in forma ambulante o a domicilio
-Prestazioni di custodia e amministrazione di titoli

Il nuovo regime per i soggetti che hanno registrato un volume di affari superiore ai 400.000.000 euro il nuovo regime di memorizzazione elettronica è già partito il 1 luglio 2019 mentre per tutti gli altri soggetti obbligati, sopra elencati, la data di entrata in vigore dell’obbligo è il 1 gennaio 2020

Come funzionano nell’operatività i corrispettivi elettronici

I soggetti obbligati, ossia coloro che ad oggi emettono scontrini e ricevute fiscali, dovranno sostituire questi “strumenti” con l’emissione di un documento commerciale emesso esclusivamente attraverso un registratore telematico oppure una procedura messa a disposizione sul portale Fatture e corrispettivi dell’Agenzia dell’Entrate. Ogni commerciante dovrà quindi, per adempiere alla trasmissione telematica dei corrispettivi acquistare un registratore telematico apposito oppure effettuare un adeguamento al registratore di cassa in possesso presso il proprio esercizio commerciale. In entrambi i casi il registratore dovrà essere connesso ad internet per trasmettere il tracciato XML all’Agenzia dell’Entrate.

L’adempimento legato ai corrispettivi ha però un’alternativa infatti per le piccole imprese che emettono poche ricevute fiscali possono vagliare la possibilità di emettere fattura elettronica per ciascuna operazione effettuata.

Esistono soggetti esonerati?

La risposta è SI.  
Sono esonerati dai nuovi adempimenti, in particolare in base a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto:

-le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ad esempio tabacchi, cessioni di prodotti agricoli, cessioni di giornali etc…
-operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno
-le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, hanno la funzione di certificazione fiscale

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