Cessione di beni o servizio?
Si definiscono cessioni di beni gli atti che trasferiscono la proprietà o che costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento su beni di ogni genere, anche quelli che non hanno la forma giuridica della cessione in senso stretto.
I servizi sono le operazioni effettuate sulla base di contratti di appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte: contratto, anche se non disciplinato dal codice civile (Ris. Min. 24 febbraio 1982 n. 332663), atto amministrativo, atto giurisdizionale, ecc.
Un’operazione è costituita da una singola cessione o da un servizio. Per distinguerli in concreto bisogna fare innanzitutto riferimento all’effettiva volontà delle parti. Tuttavia, in presenza di un’unica operazione complessa, il rapporto tra il costo del bene e quello dei servizi è un dato di cui tener conto nel qualificare l’operazione, ma non deve, da solo, assumere un’importanza decisiva (Ris. AE 28 settembre 2007 n. 272/E).
È necessario verificare il complesso delle circostanze nelle quali l’operazione si svolge, per capire se i diversi servizi e le cessioni in cui si articola sono:
• autonomi e indipendenti tra loro, in tal caso, ogni operazione è soggetta alla propria disciplina (cessione o servizio);
• accessori e strumentali rispetto a un servizio principale, per il raggiungimento di un unico risultato. In questo caso sono tutte soggette alla disciplina propria del servizio principale.
Vediamo alcuni casi pratici:
1) In presenza di un contratto di appalto che comporta la realizzazione e successiva cessione di un’opera, rileva la volontà delle parti: se prevale l’aspetto realizzativo, si ha un servizio, se no una cessione (Circ. AE 22 dicembre 2015 n. 37/E). Solitamente si ha una cessione quando il bene rientra fra quelli ordinariamente prodotti dall’impresa.
2) La locazione di un immobile rispetto ai connessi servizi di fornitura di acqua, elettricità, riscaldamento e raccolta dei rifiuti deve, in linea di principio, essere considerata costitutiva di più servizi distinti e indipendenti, da valutarsi separatamente. Possono essere considerati come un unico servizio se la ragione economica del contratto, li lega tanto strettamente da formare un solo servizio economicamente inscindibile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa (C.Giust. UE 16 aprile 2015 C-42/14, C.Giust. UE 27 settembre 2012 C-392/11).
3) Sono considerate cessioni di beni quelle: di immobili (ad eccezione dei terreni non edificabili); di beni mobili, nuovi o usati (sono considerati tali anche energia elettrica, gas, calore, freddo e simili); concluse in viatelematica, ma con consegna fisica del bene secondo modalità tradizionali (c.d. commercio elettronico indiretto). Sono invece considerati servizi le cessioni di beni immateriali come: i diritti d’autore, licenze, marchi e disegni; le quote di emissione di gas (Risp. AE 19 novembre 2018 n. 69); quelli inviati telematicamente (testi, immagini, musica, software, elaborazioni dati ecc. mediante il download, c.d. commercio elettronico diretto).
4) La locazione con patto di futura vendita è considerata una cessione di beni se vincolante per ambedue le parti (es. al termine del contratto, la proprietà dell’abitazione passa all’inquilino per effetto del pagamento dei canoni pattuiti); è un servizio se vincolante per una sola delle parti.
5) La somministrazione di alimenti e bevande per la consumazione sul posto (bar, ristoranti, mense aziendali o scolastiche, ecc.) e con qualsiasi mezzo, direttamente o con distributori automatici, eccezionalmente, è considerata servizio, infatti il contratto di somministrazione normalmente regola una cessione di beni (art. 3 c. 2 n. 4 DPR 633/72).
6) La costituzione di usufrutto su beni immobili per una durata limitata è equiparata alla locazione (Ris. AE 30 ottobre 2008 n. 405/E).
7) Nelle locazioni di beni mobili o immobili, normalmente qualificate come servizio, dove l’utilizzatore assuma la maggior parte dei rischi e benefici inerenti la proprietà e la somma delle rate è pari al valore venale del bene, si configura cessione di beni (C.Giust. UE 2 luglio 2015 C-209/14, C.Giust. UE 16 febbraio 2012 C-118/11, Risp. AE 17 settembre 2018 n. 3).
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