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Gli effetti contabili della definizione delle liti fiscali e della rottamazione-ter

Con la chiusura delle procedure relative sia alla rottamazione-ter, sia alla definizione delle liti fiscali pendenti, può dirsi conclusa la stagione delle regolarizzazioni. Molto interessante è la tramutazione dalla parte prettamente fiscale di definizione degli importi alla parte strettamente contabile di tali avvenimenti. Infatti, per imprenditori e professionisti – sia in contabilità ordinaria sia in contabilità semplificata – diviene particolarmente complessa la gestione di queste vicende non solo in termini fiscali ma anche sotto il profilo contabile.

Rispetto alle tematiche in questione è bene chiarire che i principi contabili che si riferiscono alle imposte sono due: OIC n. 25 che riguarda le imposte sul reddito, e l’OIC n. 31, concernente i fondi rischi ed oneri. Sussidiario a questi due principi contabili è l’OIC n. 19, che tratta il tema dei debiti e della loro rappresentazione contabile corretta.
Nella casistica che si registra sull’argomento si rileva talvolta l’impossibilità di rispettare il piano della rateizzazione concessa a fronte di un debito tributario. Nel momento in cui l’imprenditore non è più in grado di rispettare le scadenze concordate, il debito tributario torna ad essere immediatamente e completamente liquido ed esigibile da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Nell’ambito delle procedure di regolarizzazione relative sia alla rottamazione-ter sia alla definizione delle liti pendenti, l’ammontare delle imposte e dei debiti da corrispondere è oggetto di rimodulazione sia in termini di ammontari, sia in termini di scadenza.
Rispetto alla rottamazione-ter, l’impresa doveva presentare l’istanza di richiesta di adesione entro il 30 aprile 2019. Successivamente l’Agenzia si riserva di comunicare (entro il 30 giugno 2019) l’accoglimento o il diniego della domanda, sulla base di disposizioni normative sulle quali non ci soffermiamo. La rateizzazione massima consentita è di 5 anni mentre il tasso di interesse applicato è pari al 2%, con decorrenza 1° agosto 2019.

Le tempistiche della definizione delle liti fiscali pendenti
Fino allo scorso 31 maggio era possibile presentare la domanda, con il pagamento in unica soluzione oppure attraverso la rateizzazione degli importi dovuti (in tal caso, entro un lasso temporale di venti rate trimestrali e con la corresponsione degli interessi legali a far data dal 1° giugno 2019). Di particolare interesse risulta, ai fini contabili, anche il recapture sugli importi già versati in pendenza di giudizio. Infatti, come recitano le istruzioni al modello predisposto dall’Agenzia, “dall’importo lordo dovuto per la definizione vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. In particolare, si tratta di tutti gli importi in contestazione di spettanza dell’Agenzia delle entrate, già pagati in esecuzione dell’atto impugnato (sono esclusi gli importi spettanti all’agente della riscossione, come aggi e spese per le procedure esecutive e di notifica), nonché delle somme pagate ai fini della “rottamazione-bis”. Quindi, nel caso in cui sia stato versato un importo maggiore, al contribuente non spetterà il rimborso dell’eccedenza. Contabilmente quindi sarà necessario rilevare l’effettivo importo dovuto o l’azzeramento dell’eventuale eccedenza. In tal caso, pertanto, la lite fiscale pendente sarà definita e contabilizzata tenendo conto di quanto già versato, che sarà impiegato come storno del nuovo dovuto. Tra l’altro un discorso a parte merita il trattamento contabile delle imposte versate a seconda degli esiti e del grado di giudizio del contenzioso tributario. Fermo restando quanto precede, resta il dubbio se gli importi versati siano da defalcare dal Fondo rischi oppure siano da contabilizzare fra i crediti. Si ritiene che non esista un inquadramento univoco, né alcuna certezza in merito alle modalità comportamentali da tenere. A nostro avviso, sarà comunque necessario valutare con estrema lucidità il grado di probabilità di ottenere nell’ambito del processo tributario una vittoria anche magari parziale rispetto all’importo preteso dall’Ente accertatore. Questa problematica è particolarmente rilevante specie nel periodo intercorrente fra la data di ricevimento dell’eventuale accertamento e il giudizio di primo grado nell’ambito del processo tributario. Discorso diverso si avrà successivamente alla sentenza di primo grado, dove già si potranno delineare le probabilità dell’esito finale della disputa tributaria instaurata. Alla luce di queste brevi considerazioni, gli eventuali versamenti effettuati in costanza di giudizio potrebbero o meno essere eventualmente iscritti come acconti e quindi nella voce Crediti tributari. In alternativa, il versamento effettuato sarà stornato direttamente dal Fondo rischi accantonato.

Una premessa necessaria attiene alla verifica se la rottamazione di un debito “cartellato” possa essere annoverato rispetto alle prescrizioni contenute nel capitolo dell’Oic 19 concernente l’eliminazione contabile di un debito. In breve, l’Oic afferma che nel caso in cui vi sia “una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso”, si debba “procedere all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito”. Quest’obbligo scatta nel momento in cui vi sia una conclamata difficoltà finanziaria del debitore. Nel caso in cui si debba procedere all’eliminazione contabile del debito, la data dalla quale si producono gli effetti dell’eliminazione coincide con “il momento a partire dal quale l’accordo diviene efficace fra le parti”. Stante le caratteristiche delle agevolazioni in questione, si è propensi all’eliminazione contabile rispetto ai debiti tributari già iscritti contabilmente (sia per i debiti da omessi versamenti sia per accertamenti definitivi e/o parzialmente liquidati), mentre si ritiene non applicabile al caso di specie rispetto alle liti fiscali pendenti poiché l’importo stimato è iscritto come Fondo rischi e non come debito.

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