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Spese non imponibili o anticipazioni ex art. 15 del DPR 633/72 – IVA

spese imponibili - blog studio lucci

Nell’esercizio di attività professionali e/o d’impresa sono ricorrenti in fatture l’inserimento di somme imputate come spese anticipate in nome e per conto del cliente che sono escluse dalla base . imponibile Iva, purché regolarmente documentate. In pratica corrispondono all’acquisto di marche da bollo, diritti di segreteria, imposte e altre spese generiche, essenziali per lo svolgimento di un mandato, anticipate e poi addebitate nella parcella al cliente. Tali spese vengono indicate in fattura, escludendole dalla base imponibile Iva, come indicato dall’art.15 del DPR 633/72.

Nello specifico, le spese anticipate non sono imponibili d’IVA quando l’anticipazione è una mera movimentazione finanziaria, effettuata in qualità di rappresentante, sostituto, della controparte in virtù di un accordo esplicito, invece saranno imponibili IVA, tutti quei costi sostenuti per eseguire l’incarico conferito dal cliente, che non rientrano assolutamente nel concetto di anticipazione fatta in nome e per conto della controparte, poiché il mandatario non agisce in qualità di rappresentante del cliente ma come professionista/imprenditore che sostiene determinate spese per acquisire informazioni, consulenze o servizi da terzi necessari per eseguire il mandato conferitogli.

In conclusione riassumiamo il tutto con un esempio:

Un avvocato sostiene direttamente spese per viaggio ed alloggio che provvede ad addebitare al cliente in fattura, e si configurerà come reddito imponibile, e quindi soggetto ad IVA e a Ritenuta.
Compenso per consulenza 1.500,00 €
+ rimborso spese (viaggio, alloggio) 500,00 €
+ CPU 4% 80,00 €
+ IVA 22% 2.537,60 €
– Rit. d’ acconto ( 20% su 3.000) -400,00 €
Importo netto 2.137,60 €
+ Spese ant. Per conto del cliente
Es. Art 15 IVA 100,00 €

a pagare 2.237,60 €

Le uniche spese escluse da tassazione,IVA e ritenuta sono quelle anticipate in nome e per conto del cliente come marche da bollo, tasse concessione governativa, imposta registro, indicate in fattura come spese Escl. Art 15 IVA.

Comments

  • Buongiorno, gli interessi di mora, ex art. 15 comma 1 del DPR 633/72, sono soggetti a cassa previdenziale e ritenuta di acconto?Saluti.

    Ottobre 15, 2020

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