Cause ostative al regime forfettario: i chiarimenti all’agenzia delle entrate a due medici
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 116/19 ha risposto ad un interpello sul regime forfettario posto da un contribuente che contemporaneamente, svolge sia l’attività professionale di medico chirurgo per cui percepisce redditi da lavoro autonomo, sia l’attività di “Continuità Assistenziale” (ex Guardia Medica), dal quale percepisce reddito da lavoro dipendente.
Partendo dalla considerazione che il perimetro del regime è stato modificato dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che tra le modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle “cause ostative all’applicazione del regime forfetario”. Il Fisco sottolinea che: non possono avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
La recente Circolare 9/E cita proprio il caso simile a quello oggetto dell’istanza: quello di un contribuente che svolge l’attività di “continuità assistenziale” e l’attività di medicina generale, fornendo assistenza ai propri mutuati nell’ambito del distretto dell’ASL di competenza.
L’Agenzia precisa che: qualora fino allo scadere del periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà applicarsi la causa ostativa in esame, con conseguente applicazione del regime forfetario. Viceversa, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale».
Con la Risposta n. 124/19, si prende in esame il caso di un medico attualmente socio di una S.a.s. inattiva dal 2004, in procinto di essere trasformata dai soci in una cooperativa a responsabilità limitata nell’anno corrente. Secondo il Fisco nel 2019 il contribuente, pur risultando integrata la causa ostativa, può comunque applicare il regime forfettario, che non decadrà nel 2020 se essa sarà rimossa entro l’anno.
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