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L’ accertamento induttivo basato su di uno scostamento fisiologico dalle risultanze degli studi di settore, è NULLO!

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In tema di studi di settore l’accertamento induttivo è legittimo solo allorché si verifichi una grave incongruenza tra i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva. Deve di conseguenza ritenersi nullo l’accertamento basato su uno scostamento fisiologico, in questo caso l’8%, dagli studi di settore anche in assenza totale di documenti e giustificazioni da parte del contribuente. Lo sostiene la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con l’ordinanza del 22 febbraio 2019 n. 5327, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

IL CASO

Nel caso in esame, l’atto impositivo del Fisco era ricevuto da una S.r.l., che aveva effettuato uno scostamento dell’8% rispetto agli standard dell’Agenzia. La Corte romana ha però focalizzato l’attenzione sull’assenza di una incongruenza grave tra il dichiarato e lo studio applicato; e la procedura di accertamento basata sull’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce per l’appunto un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce in seguito al contraddittorio e non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito rispetto agli standard. Si legge dunque in ordinanza: “L’argomento sostenuto dalla società contribuente e valorizzato nella sentenza impugnata, ossia la marginalità dello scostamento tra i ricavi dichiarati e i paradigmi applicabili in base allo studio di settore appropriato, e dunque la carenza della grave incongruenza richiesta dalla disciplina positiva, con uno scostamento approssimativamente vicino all’8%, costituisce una valutazione operata correttamente dal giudice di merito”. Dunque, la marginalità dello scostamento rende nullo l’accertamento: in assenza di ogni ulteriore riscontro allegato dall’Amministrazione finanziaria a sostegno del maggior reddito attribuito con l’atto impositivo, la Corte ha rigettato il ricorso del Fisco.

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