Online il modulo della domanda per le liti pendenti
È stato pubblicato sul sito dell’ Agenzia delle Entrate il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. n. 119/2018. La domanda deve essere inoltrata entro il 31 maggio 2019.
Quali sono le condizioni per accedere alla definizione agevolata?
1)Il ricorso in primo grado deve essere stato notificato entro il 24 ottobre 2018
2)Alla data di presentazione della domanda, il processo non deve essersi concluso con una pronuncia definitiva
Quali le liti definibili?
Posso essere definite con la procedura in parola le liti aventi ad oggetto atti i impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Per accedere alla definizione agevolata bisogna presentare in via telematica entro il 31 maggio 2019 una domanda per ciascuna controversia ed entro la suddetta data le somme dovute o della prima rata mediante modello F24. È possibile accedere al sistema di rateizzazione se l’importo supera i 1000 euro per ciascuna controversia autonoma invece per le somme inferiori bisogna effettuare un unico versamento entro il 31 maggio 2019; la definizione della lite si perfeziona con il pagamento dell’intero importo o della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Chi aderisce alla procedura agevolata può definire le liti pendenti con il pagamento:
1) del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP;
2) del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018;
3) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado;
4) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado;
5) del 5% del valore della controversia per le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 119/2018), per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
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