Se il ricorso è cartaceo, No alla costituzione telematica.
Massima
Se il ricorso tributario è stato introdotto in forma cartacea, la costituzione in giudizio sia delle parti ricorrenti che delle parti resistenti deve avvenire in forma cartacea. È il ricorrente, infatti, che deve decidere se introdurre per tutto il giudizio tributario le modalità cartacee o telematiche e non la parte resistente (CTP Frosinone n. 445/2018).
La questione
Il tema affronta l’inammissibilità della costituzione in giudizio della parte resistente avvenuta in modo telematico a seguito di ricorso cartaceo proposto dal ricorrente.
I giudici hanno ritenuto che se il ricorrente notifica e deposita il ricorso con modalità cartacee, anche l’amministrazione “deve” costituirsi in modo cartaceo; se invece la costituzione dell’Agenzia avviene telematicamente, la stessa è inammissibile.
Osservazioni
Atteso comunque il difforme orientamento espresso sul tema dai giudici di merito, la giurisprudenza di legittimità, alla luce della recente normativa, dovrà giocoforza rivedere la propria posizione interpretativa, valendo comunque sempre il principio tempus regit actum e, quindi, la valenza della norma processuale in vigore al momento della controversia.
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