Ecco alcuni chiarimenti sulla fatturazione elettronica
L’obbligo della fatturazione elettronica ha sollevato dubbi e perplessità interpretative quindi, l’Agenzia dell’Entrate ha ritenuto opportuno fornire sull’area Fatturazione Elettronica 55 FAQ per elargire ulteriori chiarimenti
Quali le principali incertezze e incognite degli utenti sulla Fatturazione Elettronica?
La questione è stata affrontata durante il convegno del 15 gennaio 2019 organizzato dall’Agenzia dell’Entrate in collaborazione con il CNDCEC. Andiamo a vedere nello specifico i principali dubbi in seguito all’introduzione della fatturazione elettronica:
1 CASO: Dettagliante che emette fattura su richiesta del cliente
Il dettagliante può rilasciare una quietanza o ricevuta del Pos, in sostituzione della fattura o dello scontrino fiscale, al cliente che la richiede. Bisogna però tener presente che la fattura dovrà essere trasmessa al Sdl entro i termini della liquidazione periodica (D.L. n. 119/2018).
Nota bene: nella fattura dovranno essere riportati gli estremi identificativi dello scontrino o ricevuta.
2 CASO: Fatture inviate con PEC
La fattura inviata direttamente alla casella PEC del cliente risulta essere non emessa; prima dell’invio bisogna effettuare i seguenti passaggi:
Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si deve:
1) predisporre il messaggio di PEC;
2) inserire il file XML come allegato del messaggio di PEC;
3) la prima volta inserire e inviare il messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.
Il SdI dopo aver ricevuto la prima fattura comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuto la e-mail –un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.
3 CASO: Fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali
I dati della lettera d’intento vanno inseriti in uno dei campi facoltativi riferibili ai dati generali, mentre il contributo Enasarco è rappresentato nel blocco “AltriDatiGestionali”. I documenti di trasporto (D.D.T.) possono essere conservati in formato cartaceo se non allegati alla fattura elettronica, altrimenti sono conservati con la fattura digitale. È stato chiarito che le spese anticipate in nome e per conto dei professionisti (legali, notai, commercialisti e quant’altro) vanno inserite nel blocco “DatiBeniServizi” con l’indicazione dell’ammontare, della descrizione e – in luogo dell’IVA – del codice natura “NI”. In alternativa il blocco da utilizzare può essere quello individuato come “AltriDatiGestionali” con aggiunta delle spese nell’ammontare totale.
CASO 4: Cooperative agricole che emettono fatture per i soci
La cooperativa può emettere fattura per ogni singolo socio utilizzando per ciascun conferente una distinta numerazione. Le fatture emesse dalla cooperativa avranno un numero progressivo con riferimento al singolo socio, distinte dalle altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che avranno una numerazione progressiva differente.
CASO 5: Associazioni pro-loco
Sono esonerate dall’emissione della fatturazione elettronica le associazioni no profit, tra queste non rientrano solo le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) ma tutte le attività senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/91 e che nel periodo d’imposta precedente non hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Nel momento in cui tale importo è stato superiore, le associazioni assicurano l’emissione della fattura da parte del cessionario il quale predisporrà una FE inserendo gli estremi dell’associazione nella sezione “cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore.
Alcune note da segnare e sapere:
-Il consumatore finale non è obbligato a ricevere la fattura elettronica mentre l’esercente deve obbligatoriamente comunicare elettronicamente anche nei rapporti B2C e fornire anche una copia su carta stampata al cliente.
-Per data di effettuazione si intende la data in cui è stata emessa la fattura. Se la fattura è stata inviata con ritardo la data da prendere in considerazione è quella dell’emissione, poiché all’interno della stessa sono riportati i dati DDT che attestano il momento dell’avvenuta operazione
– Autofatture: le autofatture per omaggi, autoconsumo e per finalità esterne all’attività d’impresa, devono essere inviate allo SdI con codice TD01; le integrazioni di fatture nazionali soggette al reverse charge non devono ma possono essere inviate allo SdI con codice TD01; le autofatture per l’estrazione dei beni dal deposito IVA devono essere inviate allo SdI con codice TD01.
Post a Comment
Devi essere connesso per inviare un commento.