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“Saldo e stralcio” dei debiti, riepilogo della disciplina post Legge di Bilancio

Con il comunicato del 2 gennaio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riassume i profili principali della disciplina “Saldo e stralcio” delle cartelle, contenuta nei commi 184 e seguenti della Legge n. 145/2018.

Possono aderire le persone fisiche che si trovano nelle seguenti situazioni economiche:
– quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
– alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.

Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da:
– omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali;
– contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.

Il pagamento delle somme dovute, viene modulato secondo l’Indicatore della situazione economica del nucleo familiare:
– 16% delle somme dovute, con ISEE fino a 8.500 euro;
– 20% delle somme dovute, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
– 35% delle somme dovute, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

Per i soggetti che versano in difficoltà economiche è confermata l’apertura della procedura di liquidazione ed è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione. Oltre alla riduzione degli importi dovuti, chi aderisce al “Saldo e stralcio” beneficerà anche dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.

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