È illegittimo l’avviso di accertamento basato solo su studi di settore?
Se il fisco non fornisce spiegazioni al contribuente, l’accertamento basato sugli studi di settore è nullo. Con la sentenza n.12631 del 19 maggio 2017 la Cassazione ha annullato un avviso di accertamento perché basato solo su prove di studi di settore, senza considerare le motivazioni e le giustificazioni rese dal contribuente. Se tali giustificazioni non vengono accolte dall’agenzia delle entrate, quest’ultima è tenuta a fornire chiarimenti in merito al contribuente al fine di non rendere nullo l’accertamento.
In sintesi si può affermare che l’atto di accertamento basato sull’applicazione degli studi di settore richiede, ogni qualvolta il contribuente presenti un contraddittorio allegando le giuste motivazioni, l’obbligo da parte dell’Ufficio incaricato di esporre le ragioni per le quali le contestazioni sollevate non sono state prese in carico. Tale obbligo motivazionale ha carattere formale e non può essere circoscritto alle sole ipotesi in cui il contribuente abbia fornito la prova della sussistenza dei fatti lo scostamento dei ricavi rispetto alle risultanze degli studi di settore.
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