Semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica.
La trasmissione telematica delle operazioni IVA è state modificata con il recente D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, e al D.Lgs. 5 ottobre 2015, n. 127 che ha disciplinato e risolto, almeno in parte, in alcuni dubbi emersi in sede di concreta applicazione delle disposizioni di settore.
Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio; la tracciabilità dei pagamenti e di comunicazione dei dati all’amministrazione finanziaria determina vantaggi sia per i contribuenti che per gli organi preposti al Controllo.
Innanzitutto la norma prevede che, la riduzione dei termini di decadenza di due anni delle imposte sul reddito di IVA, si applichi solo per i soggetti passivi IVA che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500 ancorché tale limite risulti oggettivamente troppo basso. Qualora i contribuenti si avvalgano di tali elementi viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti. Un altro vantaggio del decreto riguarda le semplificazioni amministrative e contabili nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente.
Il Ministro dell’economia dal 1° gennaio 2017, ha messo a disposizione il Sistema di interscambio per i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto. Tale sistema è gestito dall’Agenzia delle Entrate, non solo per la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche ma anche per operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
L’attuazione della fatturazione elettronica consentirà di semplificare il sistema di registrazione e liquidazione del tributo, ma consentirà anche la tracciabilità delle operazioni attive e passive del contribuente, nell’ottica di procedere ad eventuali controlli in modo più appropriato, cioè sulla base della c.d. analisi di rischio. Ai fini dell’applicazione di tale principio, con l’art. 1 del D.M. 4 agosto 2016 è stato espressamente previsto che l’Agenzia delle Entrate possa utilizzare i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l’emissione spontanea delle basi imponibili. L’emissione della fattura elettronica, come criterio generale è obbligatoria, con talune eccezioni, tanto che, in caso di emissione di fattura, tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa con tutte le conseguenze che ne derivano sul versante della semplificazione e delle sanzioni.
L’inosservanza dello specifico adempimento determina, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta corrispondente all’imponibile non correttamente documentato (art. 6 D.Lgs. n. 471/1997).
Altro obbligo è “l’emissione di fattura al momento dell’avvenuta operazione” (art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972).
Sulla corretta compilazione della fattura, con riferimento sia ai contenuti che alla tempistica, la giurisprudenza si è sempre dimostrata molto rigida avendo ritenuto che le prescrizioni dell’art. 21 rispondano ad oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità essendo funzionali a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria e, segnatamente, a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione, da indicarsi specificandone natura, qualità e quantità, di talché un’indicazione generica dell’operazione fatturata, che accorpi indistintamente in un’unica descrizione attività disparate sotto il profilo del loro contenuto non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare. La mancanza di tali indicazioni, difatti, facendo venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo.
Altro obbligo è “l’emissione di fattura al momento dell’avvenuta operazione” (art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972).
Un’ulteriore importante modica introdotta con il provvedimento denominato “pace fiscale” e conseguente all’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, ha riguardato la registrazione delle fatture di acquisto. Al riguardo è stato modificato l’art. 25 del decreto IVA eliminando innanzitutto l’obbligo di numerare progressivamente le fatture di acquisti e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17.
Tale adempimento, invero, risulta del tutto inutile ove si consideri che la fattura elettronica, una volta entrata nel sistema dell’interscambio dell’Agenzia delle entrate viene identificata compiutamente dal sistema con conseguente attribuzione di un numero progressivo.
Nel contempo, poi, è stato anche soppresso l’obbligo dell’annotazione nell’apposito registro.
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