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L'art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, modificato dall'art. 2, comma 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, disciplina l'esecuzione che ha come oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili quali, ad esempio, banche presso cui il debitore deposita denaro, i datori di lavoro presso cui lo stesso lavora con retribuzione e, più in generale tutti i soggetti che per qualsiasi titolo o ragione vantano debiti nei confronti del debitore stesso.