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“L’articolo 3 del decreto legge 124/19 che modifica l’articolo 17 del Dlgs 241/97 prevede che la compensazione orizzontale, nel modello F24, di crediti fiscali per importi superiori a 5mila euro relativi a imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive e Irap può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito”