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La VI Sezione Civile della corte di Cassazione è tornata sul tema della produzione dei documenti da parte del contribuente con l’ordinanza dell’9 marzo 2019 n. 6792. Nel caso in esame, il Fisco lamentava che alcuni documenti presentati dal contribuente fossero stati ammessi nei gradi precedenti di giudizio, anche se durante la fase amministrativa l’uomo si era rifiutato di consegnarli. Secondo l’Agenzia, questo comportamento avrebbe reso inutilizzabili i documenti in sede di contenzioso.

In termini generali l’art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

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