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Novembre 2018

Con il D.L. n. 119/2018 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito che possono aderire alla nuova definizione agevolata 2018 anche i soggetti che hanno richiesto la "prima rottamazione" ma decaduti, per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate pianificate. In questo caso il contribuente dovrà presentare entro il 30 aprile 2019  una dichiarazione di adesione per tutti o solo alcuni debiti compresi nella prima rottamzaione.

Per molti anni la fattura è stata compilata ed inviata in vari modi: carta e penna, macchine da scrivere, tramite editor testuali o fogli di calcolo usando software di fatturazione e gestionali, più o meno avanzati. Una volta compilata dal fornitore, la fattura veniva spedita via e-mail e il cliente aveva l’obbligo di conservarla in formato cartaceo in archivio. Oggi la fatturazione elettronica definisce un percorso unico standardizzato, grazie al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

La Flat Tax è un nuovo sistema fiscale a cui il governo Conte sta lavorando al fine di sottrarre l'Italia dalla fase di stallo economico in cui si trova oggi; l'urgente riforma fiscale dell'Irpef verterà sul superamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'introduzione della cd.tassa piatta, applicata ai redditi degli italiani attraverso una doppia aliquota in funzione a determinati scaglioni di reddito distinti per famiglie, imprese, partita IVA, società, professionisti, al fine di ridurre la pressione fiscale sia per i privati che i soggetti giuridici. Per quanto riguarda i tempi di attuazione, la Flat Tax dovrebbe essere introdotta dal

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato le istruzioni sulla “Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento” ovvero sulla Pace Fiscale relativa agli accertamenti in corso. Il Decreto Fiscale, collegato alla legge di bilancio 2019, all’art. 2 del Dl 119/2018, entrato in vigore lo scorso 24 ottobre, ha previsto che avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e atti di recupero, non impugnati e ancora impugnabili possano essere chiusi con il pagamento delle somme dovute per i tributi, senza sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori.